INPS: ancora sulle visite di revisione d’invalidità

I primi di Marzo abbiamo pubblicato un post, dal titolo “Visite di revisione invalidità INPS: due circolari da tenere presente“, da allora il coordinamento Generale Medico Legale ha dato ulteriori informazioni legate al tema delle revisioni cercando di spiegare meglio, alle commissioni, come valutare correttamente una condizione molto variabile come l’autismo.

Il primo chiarimento l’INPS lo fornisce con la comunicazione tecnico scientifica del 2.03.2015, che consigliamo a tutti di leggere con attenzione, che riassume i criteri diagnostici prevalentemente usati: DSM IV TR, DSM-5 e ICD-10. In effetti, come fa

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notare il prof. Carlo Hanau, in questa circolare si da molto spazio al DSM-IV e DSM-5 (evidenziando anche le differenze tra le due pubblicazioni) ma sembra ci si dimentichi che in Italia è in vigore il sistema diagnostico l’ICD-10: “...La prima parte della circolare INPS stranamente non riporta i criteri e le denominazioni della Classificazione internazionale ICD 10, che è quella dell’OMS, ufficialmente in vigore in Italia nella sua traduzione del Ministero della salute (F 84, Disturbi evolutivi globali), ma accoglie quelli del DSM 5, soffermandosi sulle differenze rispetto al DSM IV TR precedente. Ora il DSM è il prodotto di una rispettabilissima associazione di psichiatri americani, che non può essere presa a riferimento al posto della classificazione internazionale analitica ICD 10, in vigore in Italia e nel Mondo. Ci vorrà almeno un lustro prima che esca la nuova ICD 11, e non è detto che seguirà pedissequamente il DSM 5“.

Per avere qualche informazione sul DSM-5 e l’IDC-10 vi rimandiamo alle FAQ presenti nel nostro sito.

Il secondo importante chiarimento l’INPS lo fornisce con una ulteriore circolare,fatta uscire non a caso il 2 aprile 2015,  nella quale c’è un passaggio molto importante che definisce che “in considerazione della peculiarità del disturbo autistico che è una sindrome comportamentale con deficit sociale che deve essere valutato da strutture specializzate e accreditate del Servizio Sanitario Nazionale, si dispone che, in presenza di documentazione sanitaria probante proveniente da centri di riferimento si debba procedere ad accertamento su atti. È necessario infatti evitare inutili disagi ai minori e alle famiglie per un accertamento medico legale le cui evidenze clinico – obiettivo sarebbero comunque insufficienti in assenza di documentazione sanitaria attestante ripetute osservazioni nel tempo

Quindi riassumendo i concetti principali dei vari messaggi e circolari INPS abbiamo:

  1. il messaggio numero 5544 del 23/06/2014sottolinea la non reversibilità della condizione delle persone con autismo e quindi consiglia alle commissioni di evitare la rivedibilità prima del compimento 18° anno di età;
  2. la circolare numero 10 del 23-01-2015che intende chiarire alcuni punti relativi alle novità introdotte dalla legge 114/2014 : tra le novità più significative c’è la permanenza dei diritti acquisiti (provvidenze economiche, prestazioni e agevolazioni lavorative) anche se il verbale scade durante il periodo di revisione e, altra importante novità, che sarà l’INPS a convocare il cittadino a nuova visita e che sarà la stessa INPS a effettuare la visita;
  3. con la comunicazione tecnico scientifica del 2 Marzo 2015si cerca di fornire le indicazioni diagnostiche di riferimento sull’autismo che le commissioni mediche devono tenere presente per le loro valutazioni;
  4. con la circolare del 2 Aprile 2015si dispone che, in presenza di documentazione sanitaria probante proveniente da strutture specializzate e accreditate del SSN, si debba procedere ad accertamento su atti (per evitare disagi a minori e famiglie).

A questo punto non ci sono più dubbi? Possiamo essere totalmente soddisfatti? Soddisfatti forse sì, ma non totalmente…

Qualche incertezza, difficoltà operativa e coni d’ombra li evidenzia Carlo Giacobini

sul sito Handylex.org e riportiamo di seguito parte del ragionamento di Giacobini che evidenzia l’aspetto meno chiaro di questo sistema di accertamento “..tale sforzo di elaborazione si innesta nel sistema di accertamento dell’invalidità e dell’handicap ridondante, con sovrapposizioni di competenze, con ritardi e diseconomie a tutto svantaggio del cittadino. Il primo paradosso, quindi, è che per le Commissioni ASL tutte queste indicazioni non sono cogenti (significa che verranno legittimamente ignorate). Avrebbero un valore operativo per le Commissioni ASL solo se fossero recepite e impartite dal Ministero della salute, non certo da INPS. Sono, di norma, le Commissioni ASL che effettuano le visite di prima istanza non l’INPS. L’INPS verifica i verbali definiti dalle ASL. Le Commissioni di verifica INPS possono (dovrebbero) “riaprire” tutti i verbali non conformi alle indicazioni del Coordinamento Generale Medico Legale, ma non è garantito che questo avvenga e al cittadino rimangono ben pochi margini di azione. Fanno eccezione le poche realtà in cui anche le visite di prima istanza sono affidate, in forza di specifiche convenzioni con le Regioni, all’INPS. In quel caso le Commissioni applicano le indicazioni di cui abbiamo sin qui parlato. Il che crea una disparità di trattamento fra cittadini italiani che si trovano nella stessa situazione a seconda di gestisca la visita di prima istanza”

Cosa fare quindi se è l’ASL a fare la visita di accertamento e otteniamo una valutazione che riteniamo non congrua con le indicazioni delle diverse circolari/messaggi INPS? Ce lo suggerisce sempre Carlo Giacobini “uno strumento possibile al cittadino prima di arrivare al ricorso, è la presentazione all’INPS competente di un’istanza di riesame per autotela che, non avendolo fatto in precedenza, può, in determinate situazioni, rivedere il verbale e annullare quello definito dall’ASL

Per concludere ricordiamo che il messaggio 5544/2014 non esonera dall’effettiva visita di revisione nel caso in cui per il minore sia già stata prevista.

​Angsa Lazio​

 

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